Art. 3.
(Aree demaniali).

      1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
      2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.